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D.M. 09/08/20003. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale. 4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'art. 7. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso. 5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'art. 7, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento. Art. 9 - Gestione delle modifiche 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee. 2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. Le atti- vità di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale. 3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata. Art. 10 - Pianificazione di emergenza 1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di: a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto; b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante; c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti; d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino. 2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione esterna e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno. 3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interno), in modo da integrarsi con il piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. 4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei D.M. 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno. 5. Il piano di emergenza interno, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in situ, nonché la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, come previsto dal citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse. Art. 11 - Controllo delle prestazioni 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui all'art. 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame. 2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su: a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive; b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza; c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento; d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari; e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti. Art. 12 - Controllo e revisione 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate. 2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare: a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti; b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi; c) la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi; d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione. 3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato. Art. 13 - Grado di approfondimento 1. I contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, così come definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità o meno all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e alla complessità dell'organizzazione, così come indicato, tra l'altro, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2000 p. Il Ministro dell'Ambiente: Calzolaio p. Il Ministro dell'Interno: Di Nardo Il Ministro della Sanità: Veronesi Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato: Letta D.M. 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. |
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